201610.06
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IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL GENITORE COLLOCATARIO NON DETERMINA NECESSARIAMENTE LA MODIFICA DEL COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE

Con sentenza dello scorso settembre i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che nell’ambito di un giudizio in merito all’affidamento e collocamento dei figli minori di una coppia di coniugi separati, la scelta di ogni coniuge circa il luogo in cui stabilire la propria residenza è insindacabile in quanto diritto costituzionalmente tutelato. Pertanto, la decisione di un genitore di trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge non può comportare, di per sé, l’inidoneità dello stesso ad essere collocatario dei figli, essendo il giudice tenuto esclusivamente a valutare quale collocamento sia più funzionale al preminente interesse della prole, ancorché ciò possa incidere negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.