201512.03
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ALLONTANAMENTO DAL LUOGO DI RESIDENZA FAMILIARE E PERMANENZA DEI FIGLI CON L’ALTRO GENITORE


Con una sentenza recente, la Corte di Cassazione ha affermato che l’allontanamento dal luogo di residenza familiare, a seguito della cessazione della convivenza, costituendo espressione della facoltà di fissare liberamente il centro dei propri interessi ed affetti, non giustifica di per sé un apprezzamento negativo in ordine all’idoneità del genitore a porsi quale valido punto di riferimento per la crescita e l’educazione dei figli, potendo al più incidere sulla disciplina dei tempi e delle modalità della loro permanenza presso l’altro genitore.