201512.03
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CURATORE FALLIMENTARE E CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA TRASCRITTO


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite,  con sentenza pubblicata lo scorso 16 settembre, a composizione di un contrasto insorto tra le Sezioni Semplici, ha enunciato il principio secondo cui, in ipotesi di domanda di esecuzione in forma specifica proposta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore e riassunta nei confronti del curatore, quest’ultimo mantiene la titolarità del potere di scioglimento del contratto ex art. 72 legge fall., ma se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento non è opponibile nei confronti dell’attore promissario acquirente. Se poi la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento, essendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto.