201512.03
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DIRITTO DI RISCOSSIONE DEI CANONI


La Cassazione ha affermato che in relazione al reato di molestia o disturbo alle persone non può trovare applicazione l’esimente dell’esercizio di un diritto nell’ipotesi in cui la condotta sia stata posta in essere al fine di soddisfare una pretesa di natura contrattuale, in quanto si tratta di posizione giuridica perseguibile dall’avente diritto non con qualunque mezzo, ma soltanto con quelli previsti dall’ordinamento.