201512.03
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IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E DIRITTO DI PRELAZIONE


La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, il riscatto previsto dall’art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, va tempestivamente esercitato dall’avente diritto alla prelazione anche nei confronti del coniuge dell’acquirente, che sia in regime di comunione legale al momento dell’acquisto, e a tal fine l’integrazione del contraddittorio nel giudizio intrapreso tempestivamente nei confronti del solo acquirente non è idoneo ad impedire la decadenza dal diritto di riscatto, se sia già inutilmente decorso il termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto.