201512.03
0

LOCAZIONE ABITATIVA E FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO A PENA DI NULLITA’


La Corte di Cassazione a Sezioni Unite,  con sentenza pubblicata lo scorso 17 settembre, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio secondo cui in tema di locazioni la legge n. 431 del 1998 prevede come necessaria la forma scritta ad substantiam; nella specifica ipotesi di cui all’art. 13, comma 5 (imposizione, da parte del locatore, con abuso della propria posizione, di un rapporto di locazione di fatto, stipulato soltanto verbalmente) al solo conduttore, vittima dell’abuso, è data la possibilità di chiedere (in deroga ai principi generali della insanabilità del contratto nullo) che la locazione di fatto, nulla per difetto di forma, venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto in relazione al canone predeterminato in sede di accordi collettivi. Nel caso in cui tale forma sia stata liberamente concordata tra le parti (o addirittura voluta dal conduttore), torneranno ad applicarsi i principi generali in tema di nullità: il locatore potrà agire in giudizio per il rilascio dell’immobile occupato senza titolo, e il conduttore potrà ottenere la parziale restituzione delle somme versate a titolo di canone nella misura eccedente quella del canone “concordato”.