201512.03
0

LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DIVERSO: AGGIORNAMENTO CANONE


La Cassazione ha recentemente affermato che la richiesta di aggiornamento del canone di locazione da parte del locatore, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo sia in caso di locazione ad uso diverso, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto. Ne consegue che solo a seguito di tale richiesta il locatore può domandare il canone aggiornato per cui, ove mai sia stato domandato l’aggiornamento (o non sia stato convenuto tra le parti), lo stesso non rileva per la quantificazione dell’indennità ex art. 1591 c.c. per il ritardato rilascio dell’immobile.