201603.30
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La Suprema Corte ha precisato che le spese sostenute da un coniuge, in costanza di matrimonio, al fine di apportare delle migliorie all’abitazione familiare, non sono ripetibili nemmeno ai sensi dell’art. 2041 c.c. Ciò in quanto l’effettuazione delle predette spesa avviene in adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’art. 143 c.c. Pertanto, non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento del diritto al loro rimborso.