201512.03
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SULL’EFFICACIA DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI NATURA CONTRATTUALE


Con sentenza dello scorso marzo, la Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purchè siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, e sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che – seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.