201605.11
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DANNI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA DERIVANTI DA LASTRICO SOLARE (O DA TERRAZZA A LIVELLO) E RESPONSABILITA’ CIVILE

Con sentenza del maggio 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un contrasto insorto tra le Sezioni Semplici, hanno enunciano il principio secondo il quale in tema di condominio negli edifici, quando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.). Il predetto concorso di responsabilità si giustifica in forza del criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro.